Nuovo Regolamento Europeo F-Gas

I contenuti del Nuovo Regolamento Europeo Fgas n° 2024/573 con effetto dal 2025

In data 20 febbraio 2024 è stato pubblicato il nuovo Reg. (UE) n° 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Qui il testo integrale del nuovo Regolamento (UE) n° 2024/573

Riduzione delle emissioni
Le nuove norme

Mentre la legislazione europea esistente ha già limitato in modo significativo l'uso dei gas fluorurati, le nuove norme ridurranno ulteriormente le loro emissioni nell'atmosfera e contribuiranno a limitare l'aumento della temperatura globale, in linea con l'Accordo di Parigi.

La quota d’immissione di Fgas sul mercato dell’Unione Europea è di 42.9 milioni di ton CO2eq. nel biennio 2025-2026 (corrispondente a un taglio del 48% rispetto al valore 2023, che era di 82,3 milioni ton CO2eq.).

Per il triennio successivo, 2027-2029, la quota totale sarà ulteriormente dimezzata, arrivando a circa 21,7 milioni di ton CO2eq., per poi arrivare a circa 9 milioni di ton CO2eq. nel triennio 2030-2032.

Importante: come previsto dall'art. 19 del nuovo Regolamento, dal 1° gennaio 2025 anche gli inalatori medici dosati (per asma e malattie respiratorie), caricati con HFC - principalmente R134a grado pharma - non potranno essere immessi sul mercato, a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell'ambito del sistema di quote (questa specifica applicazione, finora esentata dal sistema quote CO2, come stima di massima impatta per circa 8 milioni di Ton di CO2eq.).

Ne consegue che per il settore RACHP il taglio effettivo della quota di CO2 disponibile (2025 Vs 2023) sarà indicativamente del 55-60%.

Quote Ton CO2 eq. autorizzate
per regolare immissione sul mercato UE

Espandi immagine

Nuovo Regolamento Fgas 2024/573
Le novità introdotte

Il testo introduce il divieto di immissione sul mercato per alcune categorie di prodotti e apparecchiature contenenti Fgas, tra cui i frigoriferi domestici e refrigeratori a uso domestico (divieto d’utilizzo di Fgas a partire dal 1° gennaio 2026, anche se con GWP <150). Per quanto riguarda le schiume (polistirene estruso XPS e altre tipologie) sono stati introdotti divieti d’utilizzo di Fgas con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali.

Per quanto concerne gli aerosol tecnici il divieto d’utilizzo di Fgas è stato fissato al 1° gennaio 2030, anche in questo caso tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza o se usati per applicazioni mediche.

Il nuovo Regolamento, inoltre, anticipa alcune scadenze temporali che erano previste dal vecchio Reg. (UE) 517/2014 ed estende il divieto d’uso ad alcune tipologie di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati, limitando il valore di GWP soglia e rendendolo più sfidante.

Sono comunque previste esenzioni dal divieto in caso di oggettive problematiche di sicurezza, legate all’installazione, ad esempio in ambienti civili/residenziali (pensiamo alle unità esterne delle pompe di calore installate sui balconi di un condominio).

Il nuovo regolamento introduce un divieto di utilizzo di gas refrigeranti con GWP pari o superiore a 150 sulle pompe di calore monoblocco e sui condizionatori d'aria di piccole dimensioni (<12kW), a partire dal 2027, e un'eliminazione completa nel 2032. Per analoghi impianti, di taglia superiore a 12 kW, l’utilizzo di Fgas con GWP inferiore a 150 sarà possibile, senza limiti temporali.

Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento e pompe di calore monosplit, l’utilizzo di Fgas sarà consentito senza limiti temporali, a condizione che il GWP del gas refrigerante sia inferiore a 750.

Per i sistemi multisplit aria-acqua (idronici) e aria-aria (VRV-VRF) l’utilizzo di Fgas con GWP inferiore a 150 sarà consentito fino al 1° gennaio 2035 (senza limiti temporali se la potenza è pari o superiore a 12 kW).

Anche in questo caso, sono previste esenzioni quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150 (il limite di GWP è comunque 750).

L'accordo prevede la possibilità di rilascio limitato di quote aggiuntive per pompe di calore, se i divieti proposti mettessero a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di diffusione delle stesse previsto da REPowerEU.

Nuovo Regolamento Europeo Fgas n° 2024/573 con effetto dal 2025

Sintesi dei contenuti

Nuovi impianti

Nuovi impianti
Refrigerazione stazionaria

Refrigeratori e congelatori uso domestico - par. 2 allegato IV
Divieto totale di utilizzo di gas fluorurati dal 1° gennaio 2026 (salvo quando richiesto per rispettare i requisiti di sicurezza dell'installazione)


Refrigeratori e congelatori per solo uso commerciale (apparecchiature autonome) – par. 3 allegato IV
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2022


Qualunque apparecchiatura autonoma per refrigerazione, esclusi i chiller – par. 4 allegato IV
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2025 (salvo quando richiesto per rispettare i requisiti di sicurezza dell'installazione)

NOTA: definizione di apparecchiatura autonoma (self-contained)
Per "apparecchiatura o sistema autonomo" si intende un apparato di refrigerazione che contiene evaporatore e condensatore all'interno della macchina stessa, ovvero un circuito frigorifero completo (non splittato), che quindi non necessita di un collegamento del gas refrigerante a una linea (tubazione) esterna.


NOTA: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione del 22 ottobre 2024
In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:
a) dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50 °C;
b) apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione;
c) centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.


NOTA: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione del 16 dicembre 2024
In deroga all’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l’immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (–150°C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.


NOTA: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione del 16 dicembre 2024
In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato di contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.


NOTA: in data 20 dicembre 2024 la Foodservice Equipment Association (FEA), in collaborazione con i suoi partner europei di EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers), ha ottenuto una deroga temporanea per alcune tipologie di apparecchiature di refrigerazione coperte dalle nuove normative UE sugli F-Gas, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Il regolamento di attuazione sarà presto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

La deroga consente la vendita, fino al 30 giugno 2026, di specifiche tipologie di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150, a condizione che siano etichettate conformemente all’Articolo 12(2) del Regolamento (UE) 2024/573.
Le apparecchiature interessate includono:
• Macchine del ghiaccio con capacità produttiva da 200 a 2000 kg/24 ore;
• Abbattitori di temperatura con capacità di carico tra 25 e 100 kg;
• Armadi con funzione di lievitazione ritardata con potenza assorbita tra 1kW e 2kW;
• Carrelli refrigerati con potenza nominale da 1,5kW a 10,5kW;
• Distributori di bevande congelate e macchine per gelati con capacità superiore a 3 litri;
• Macchine per gelato artigianale con capacità di raffreddamento superiore a 2kW.


Sistemi di Refrigerazione singolo stadio (esclusi i refrigeratori-chiller), apparecchiature autonome e sistemi di refrigerazione centralizzati di tipo multipack – par. 5 allegato IV
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2.500 dal 1° gennaio 2025, e di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2030.


Sistemi di Refrigerazione centralizzata, sistemi multipack per uso commerciale, con una potenza nominale pari o superiore a 40 kW – par. 6 allegato IV
Circuito primario:
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 1.500 dal 1° gennaio 2022.

Circuito secondario:
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2022.

NOTA: Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack: per "multipack" si intende un sistema con due o più compressori azionati in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffreddamento quali vetrine, armadi e congelatori, o a magazzini refrigerati.

Nuovi impianti
Refrigeratori (chiller) per refrigerazione, processo, conservazione e human comfort (A/C) - par. 7 allegato IV

Chiller con potenza nominale fino a 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).

NOTA: La versione attuale del Regolamento prevede il divieto d'uso di qualsiasi gas fluorurato dal 1° gennaio 2032 (è comunque prevista una possibile revisione nel 2030, con possibilità di consentire l’utilizzo di gas fluorurati con GWP inferiore a 150, senza limiti temporali).


Chiller con potenza nominale sopra i 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

NOTA: per Refrigeratore (chiller) s'intende un unico sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, processo, conservazione o human comfort.

Nuovi impianti
Sistemi autonomi di aria condizionata e pompe di calore (esclusi chiller) - par. 8 allegato IV

Condizionatori d'aria per ambienti tipo plug-in, spostabili da stanza a stanza dall'utilizzatore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2020 (invariato)


Apparecchiature di condizionamento d'aria plug-in, monoblocco e altre pompe di calore autonome, con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2032 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

NOTA: per condizionatore "monoblocco" si intende un'unità di condizionamento che racchiude al suo interno tutti i componenti tipici di un impianto di condizionamento dell’aria (circuito frigorifero, evaporatore, compressore, condensatore, ventola ecc.).

NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750.


Monoblocco e altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore, con una potenza nominale massima superiore a 12 kW ma non superiore a 50 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750.


Altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2030 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750

Nuovi impianti
Impianti split per aria condizionata e pompe di calore - par. 9 allegato IV

Sistemi monosplit, contenenti meno di 3 kg di gas HFC (elencati nell'allegato I)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 750 dal 1° gennaio 2025


Sistemi multisplit aria-acqua con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi idronici)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 1° gennaio 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750


Sistemi multisplit aria-aria con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2029 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 1° gennaio 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).

NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750

Sistemi multisplit aria-aria e aria-acqua con una potenza nominale superiore a 12 kW (sistemi idronici e VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 750 dal 1° gennaio 2029 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2033 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

NOTA sui requisiti di sicurezza
I requisiti relativi alla sicurezza sono stabiliti, in funzione delle specificità del sito e dell'applicazione:
Dal Diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro;
Da un atto non giuridicamente vincolante contenente documentazione tecnica o norme che devono essere applicate per garantire la sicurezza nel luogo specifico, purché siano in linea con il pertinente diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro.

Scarica a questo link la presentazione completa sul Regolamento (UE) 2024/573, che illustra in forma grafica i divieti d'uso sui nuovi impianti, suddivisi per settore e singola applicazione.

Schiume / Aerosol tecnici

Schiume

Polistirene estruso (XPS)

- Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2020 (invariato)
- Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2033 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Schiume

Schiume diverse dal polistirene estruso (XPS)

- Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2023 (invariato)
- Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 1° gennaio 2033 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Aerosol tecnici

- Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2018 (invariato)
- Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 1° gennaio 2030 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza o quando utilizzati per applicazioni medicali)

Manutenzione

Il Regolamento (UE) 2024/573 introduce un divieto anche sui gas refrigeranti utilizzati per riparazione e manutenzione di sistemi refrigerazione esistenti.

A partire dal 2025 sarà infatti vietato l’utilizzo di gas refrigeranti fluorurati vergini con GWP pari o superiore a 2.500 (sparisce il vecchio limite delle 40 ton CO2eq., ovvero circa 10 kg di carica totale impianto, nel caso dell’R404A), a meno che questi gas non siano rigenerati o riciclati, nel qual caso beneficeranno di una deroga fino al 1° gennaio 2030.

Un divieto simile viene introdotto per le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore per il 2026, con una deroga per i gas rigenerati o riciclati fino al 2032.

I divieti di cui sopra non si applicano al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C.

Manutenzione
Refrigerazione

A partire dal 1° gennaio 2025, è vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I (HFC), con un GWP superiore a 2.500, per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione.

  • Questo limite non si applica alle apparecchiature militari o a quelle destinate ad applicazioni progettate per raffreddare i prodotti a temperature inferiori a - 50 °C
  • Il divieto di cui sopra non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati ad effetto serra fino al 1° gennaio 2030:
    • gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2.500usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7 del Regolamento;
    • gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.


NOTA IMPORTANTE: come chiaramente specificato dall’art. 12 par. 7 del Regolamento, i contenitori caricati con gas rigenerato devono riportare in modo chiaro il numero di lotto, la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impianto di rigenerazione. Tale impianto di rigenerazione deve essere obbligatoriamente sito nell’Unione Europea.


A partire dal 1° gennaio 2032, sarà vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I, con un GWP superiore a 750, per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad esclusione dei refrigeratori (chiller).

  • Questo limite non si applica alle apparecchiature militari o alle apparecchiature destinate ad applicazioni per il raffreddamento di prodotti a temperature inferiori a - 50 °C o alle apparecchiature destinate ad applicazioni per il raffreddamento di centrali nucleari.
  • Il divieto di cui sopra non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati ad effetto serra:
    • gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, a esclusione dei refrigeratori (chiller), a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7 del Regolamento.
    • gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, esclusi i refrigeratori (chiller), a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.


NOTA IMPORTANTE: come chiaramente specificato dall’art. 12 par. 7 del Regolamento, i contenitori caricati con gas rigenerato devono riportare in modo chiaro il numero di lotto, la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impianto di rigenerazione. Tale impianto di rigenerazione deve essere obbligatoriamente sito nell’Unione Europea.

NOTA: Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del Regolamento, la Commissione valuta la disponibilità di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati che rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 4 e 5. Qualora la valutazione della Commissione evidenzi una carenza verificata di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga ai divieti di cui al paragrafo 4 o 5, per un periodo massimo di quattro anni, nella misura necessaria a far fronte alla carenza individuata.




Manutenzione
Condizionamento e pompe di calore
  • A partire dal 1° gennaio 2026, è vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I (HFC), con un GWP superiore a 2.500, per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore.
  • Questo divieto non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra fino al 1° gennaio 2032:
    • gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2.500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e alle pompe di calore esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7 del Regolamento;
    • gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore esistenti, a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.


NOTA IMPORTANTE: come chiaramente specificato dall’art. 12 par. 7 del Regolamento, i contenitori caricati con gas rigenerato devono riportare in modo chiaro il numero di lotto, la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impianto di rigenerazione. Tale impianto di rigenerazione deve essere obbligatoriamente sito nell’Unione Europea.

Ne consegue che gli Fgas rigenerati comunemente utilizzati nel condizionamento (es. R410A, R32), essendo tutti con GWP inferiore a 2.500, potranno essere utilizzati senza essere soggetti a scadenza temporale.

CONTROLLI DELLE PERDITE E SISTEMI DI RILEVAMENTO PERDITE (ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO)

Manutenzione: Refrigerazione stazionaria, A/C, Pompe di Calore, Refrigerazione Mobile (autocarri e rimorchi refrigerati):

Nessun controllo periodico necessario:

  • Fino a 5 Ton CO2 eq. se l'impianto è caricato con HFC (allegato I) – es. 2,39 kg di R410a oppure 7,4 kg di R32
  • Fino a 1 kg di gas se l'impianto è caricato con HFO (allegato II, ovvero R1234yf, R1234ze ecc.)

Le apparecchiature ermeticamente sigillate, se così marchiate, non sono soggette a controllo periodico delle perdite se:

  • L'impianto è caricato con meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di HFC (allegato I)
  • L'impianto è caricato con meno di 2 kg di HFO (allegato II)
  • Per la sola categoria degli edifici residenziali il limite di carica è esteso a 3 kg

NOTA: dal 13/3/2027 quanto sopra si applica anche a:

  • unità di refrigerazione di veicoli leggeri refrigerati, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
  • apparecchiature di A/C e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili (per ottemperare agli obblighi è richiesto un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite)

Apparecchiature contenenti meno di 50 ton di CO2eq. di HFC o meno di 10 kg di HFO

  • almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;

Apparecchiature contenenti più di 50 ton di CO2eq. e meno di 500 ton di CO2eq.di HFC, oppure più di 10 kg di HFO e meno di 100 kg di HFO

  • almeno ogni 6 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;

Apparecchiature contenenti più di 500 ton di CO2eq. di HFC, oppure più di 100 kg di HFO

  • almeno ogni 3 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 6 mesi.

contenitori

Contenitori non ricaricabili (art. 11)

Dal 2025 sono vietate l'importazione, l'immissione in commercio, qualsiasi fornitura successiva o la messa a disposizione di altre persone all'interno dell'Unione a titolo oneroso o gratuito, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I (HFC) e nell'Allegato II, sezione 1 - HFO R1234yf, R1234ze, R1336mzz(E), R1336mzz(Z) - vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere immagazzinati o trasportati solo per il successivo smaltimento.

Contenitori ricaricabili (art. 11)

Le imprese che immettono in commercio contenitori ricaricabili per gas fluorurati ad effetto serra sono obbligate a presentare una dichiarazione di conformità che includa le prove che confermano l'esistenza di accordi vincolanti per la restituzione del contenitore ai fini della ricarica, in particolare identificando i soggetti interessati, i loro impegni obbligatori e i relativi accordi logistici. Tali accordi devono essere resi vincolanti per i distributori dei contenitori all'utente finale. In carenza di quanto sopra l'immissione in commercio di contenitori ricaricabili è di fatto equiparata a quella di contenitori non ricaricabili, e quindi soggetta a sanzione (all. IV, punto 1 - nota b).

Tassazione

Il testo fissa, inoltre, il prezzo di assegnazione della quota di HFC a 3,00 euro/Ton CO2eq., regolabile in base all'inflazione. Una parte delle entrate sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi dell'attuazione del regolamento sui gas fluorurati, mentre il resto sarà destinato al bilancio generale dell'UE. Questo livello di tassazione, a titolo di mero esempio, impatterà per circa 6,00 €/kg sul gas R410A. Minore il GWP minore l’impatto della tassazione, a conferma che, anche sugli impianti “datati”, è bene accelerare la transizione da gas a elevato impatto, quale R452A, a soluzioni più attuali (es. R455A, R454C).

Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(26). Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e per garantire il rispetto del protocollo. Le entrate utilizzate per coprire tali costi non superano l'importo annuo massimo di 3 milioni di EUR. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.

Export

Export verso Stati extra EU di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento aria e pompe di calore (art. 22 par. 3):

A partire dal 12 marzo 2025 è vietata l'esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, di cui all'allegato IV del Regolamento, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra con un GWP pari o superiore a 1000. Tale divieto non si applica alle attrezzature militari e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità all'allegato IV.

Export e Import di HFC con Stati che non hanno aderito al Protocollo di Montreal e relativo emendamento di Kigali (art. 25 par. 1):

A decorrere dal 1° gennaio 2028 sono vietate l'importazione e l'esportazione di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili a tali gas (Protocollo di Montreal ed emendamento di Kigali).

Portale Gas Fluorurati per controllo quote Fgas (art. 20)

Ai fini di garantire un presidio continuo e in tempo reale sul corretto utilizzo della quota da parte dei detentori, ed evitare che la stessa quota sia utilizzata in eccesso o utilizzata più volte, la Commissione istituisce e garantisce il funzionamento di un sistema elettronico per la gestione del sistema delle quote CO2, la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e la rendicontazione. Tale portale sarà interconnesso con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane; gli Stati membri assicureranno l'interconnessione dei loro ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con lo Sportello Unico Doganale dell'Unione Europea.

Misure di monitoraggio del commercio illegale (art. 24)

Sulla base del regolare monitoraggio del commercio di gas fluorurati ad effetto serra e della valutazione dei potenziali rischi di commercio illegale legati ai movimenti di gas fluorurati ad effetto serra, prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per:

integrare il Regolamento specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano verifiche, conformemente all'articolo 29, per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento;

integrare il Regolamento specificando i requisiti da controllare nell'ambito della sorveglianza, a norma dell'articolo 23, dei gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione;

modificare il Regolamento aggiungendo metodologie di tracciamento dei gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato ai fini del monitoraggio, a norma dell'articolo 22, delle importazioni e delle esportazioni di gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale.

Sanzioni - art. 31

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni.

Prima del 1° gennaio 2026, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono determinate tenendo debitamente conto di quanto segue, a seconda dei casi:

  • la natura e la gravità della violazione;
  • la popolazione umana o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente;
  • le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell'impresa ritenuta responsabile;
  • la situazione finanziaria dell'impresa ritenuta responsabile.

 

Le sanzioni comprendono:

  • sanzioni amministrative pecuniarie in conformità del paragrafo 4 del Regolamento; tuttavia, gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie;
  • confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure l’impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente;
  • divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato i gas fluorurati a effetto serra o i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, in caso di infrazione grave o di recidiva.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, sono proporzionate al danno ambientale, ove applicabile, e privano effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni. Il livello di sanzioni amministrative pecuniarie aumenta gradualmente in caso di recidiva.

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno otto volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

Footer originale GeneralGas