In data 20 febbraio 2024 è stato pubblicato il nuovo Reg. (UE) n° 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
Qui il testo integrale del nuovo Regolamento (UE) n° 2024/573
Mentre la legislazione europea esistente ha già limitato in modo significativo l'uso dei gas fluorurati, le nuove norme ridurranno ulteriormente le loro emissioni nell'atmosfera e contribuiranno a limitare l'aumento della temperatura globale, in linea con l'Accordo di Parigi.
La quota d’immissione di Fgas sul mercato dell’Unione Europea è di 42.9 milioni di ton CO2eq. nel biennio 2025-2026 (corrispondente a un taglio del 48% rispetto al valore 2023, che era di 82,3 milioni ton CO2eq.).
Per il triennio successivo, 2027-2029, la quota totale sarà ulteriormente dimezzata, arrivando a circa 21,7 milioni di ton CO2eq., per poi arrivare a circa 9 milioni di ton CO2eq. nel triennio 2030-2032.
Importante: come previsto dall'art. 19 del nuovo Regolamento, dal 1° gennaio 2025 anche gli inalatori medici dosati (per asma e malattie respiratorie), caricati con HFC - principalmente R134a grado pharma - non potranno essere immessi sul mercato, a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell'ambito del sistema di quote (questa specifica applicazione, finora esentata dal sistema quote CO2, come stima di massima impatta per circa 8 milioni di Ton di CO2eq.).
Ne consegue che per il settore RACHP il taglio effettivo della quota di CO2 disponibile (2025 Vs 2023) sarà indicativamente del 55-60%.
Refrigeratori e congelatori uso domestico - par. 2 allegato IV
Divieto totale di utilizzo di gas fluorurati dal 1° gennaio 2026 (salvo quando richiesto per rispettare i requisiti di sicurezza dell'installazione)
Refrigeratori e congelatori per solo uso commerciale (apparecchiature autonome) – par. 3 allegato IV
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2022
Qualunque apparecchiatura autonoma per refrigerazione, esclusi i chiller – par. 4 allegato IV
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2025 (salvo quando richiesto per rispettare i requisiti di sicurezza dell'installazione)
NOTA: definizione di apparecchiatura autonoma (self-contained)
Per "apparecchiatura o sistema autonomo" si intende un apparato di refrigerazione che contiene evaporatore e condensatore all'interno della macchina stessa, ovvero un circuito frigorifero completo (non splittato), che quindi non necessita di un collegamento del gas refrigerante a una linea (tubazione) esterna.
NOTA: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione del 22 ottobre 2024
In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:
a) dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50 °C;
b) apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione;
c) centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.
NOTA: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione del 16 dicembre 2024
In deroga all’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l’immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (–150°C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
NOTA: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione del 16 dicembre 2024
In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato di contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
NOTA: in data 20 dicembre 2024 la Foodservice Equipment Association (FEA), in collaborazione con i suoi partner europei di EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers), ha ottenuto una deroga temporanea per alcune tipologie di apparecchiature di refrigerazione coperte dalle nuove normative UE sugli F-Gas, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Il regolamento di attuazione sarà presto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
La deroga consente la vendita, fino al 30 giugno 2026, di specifiche tipologie di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150, a condizione che siano etichettate conformemente all’Articolo 12(2) del Regolamento (UE) 2024/573.
Le apparecchiature interessate includono:
• Macchine del ghiaccio con capacità produttiva da 200 a 2000 kg/24 ore;
• Abbattitori di temperatura con capacità di carico tra 25 e 100 kg;
• Armadi con funzione di lievitazione ritardata con potenza assorbita tra 1kW e 2kW;
• Carrelli refrigerati con potenza nominale da 1,5kW a 10,5kW;
• Distributori di bevande congelate e macchine per gelati con capacità superiore a 3 litri;
• Macchine per gelato artigianale con capacità di raffreddamento superiore a 2kW.
Sistemi di Refrigerazione singolo stadio (esclusi i refrigeratori-chiller), apparecchiature autonome e sistemi di refrigerazione centralizzati di tipo multipack – par. 5 allegato IV
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2.500 dal 1° gennaio 2025, e di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2030.
Sistemi di Refrigerazione centralizzata, sistemi multipack per uso commerciale, con una potenza nominale pari o superiore a 40 kW – par. 6 allegato IV
Circuito primario:
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 1.500 dal 1° gennaio 2022.
Circuito secondario:
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2022.
NOTA: Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack: per "multipack" si intende un sistema con due o più compressori azionati in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffreddamento quali vetrine, armadi e congelatori, o a magazzini refrigerati.
Chiller con potenza nominale fino a 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).
NOTA: La versione attuale del Regolamento prevede il divieto d'uso di qualsiasi gas fluorurato dal 1° gennaio 2032 (è comunque prevista una possibile revisione nel 2030, con possibilità di consentire l’utilizzo di gas fluorurati con GWP inferiore a 150, senza limiti temporali).
Chiller con potenza nominale sopra i 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA: per Refrigeratore (chiller) s'intende un unico sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, processo, conservazione o human comfort.
Condizionatori d'aria per ambienti tipo plug-in, spostabili da stanza a stanza dall'utilizzatore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 2020 (invariato)
Apparecchiature di condizionamento d'aria plug-in, monoblocco e altre pompe di calore autonome, con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2032 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA: per condizionatore "monoblocco" si intende un'unità di condizionamento che racchiude al suo interno tutti i componenti tipici di un impianto di condizionamento dell’aria (circuito frigorifero, evaporatore, compressore, condensatore, ventola ecc.).
NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750.
Monoblocco e altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore, con una potenza nominale massima superiore a 12 kW ma non superiore a 50 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750.
Altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2030 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750
Sistemi monosplit, contenenti meno di 3 kg di gas HFC (elencati nell'allegato I)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 750 dal 1° gennaio 2025
Sistemi multisplit aria-acqua con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi idronici)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 1° gennaio 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750
Sistemi multisplit aria-aria con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2029 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 1° gennaio 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).
NOTA: Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750
Sistemi multisplit aria-aria e aria-acqua con una potenza nominale superiore a 12 kW (sistemi idronici e VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 750 dal 1° gennaio 2029 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2033 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA sui requisiti di sicurezza
I requisiti relativi alla sicurezza sono stabiliti, in funzione delle specificità del sito e dell'applicazione:
Dal Diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro;
Da un atto non giuridicamente vincolante contenente documentazione tecnica o norme che devono essere applicate per garantire la sicurezza nel luogo specifico, purché siano in linea con il pertinente diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro.
Scarica a questo link la presentazione completa sul Regolamento (UE) 2024/573, che illustra in forma grafica i divieti d'uso sui nuovi impianti, suddivisi per settore e singola applicazione.
Il Regolamento (UE) 2024/573 introduce un divieto anche sui gas refrigeranti utilizzati per riparazione e manutenzione di sistemi refrigerazione esistenti.
A partire dal 2025 sarà infatti vietato l’utilizzo di gas refrigeranti fluorurati vergini con GWP pari o superiore a 2.500 (sparisce il vecchio limite delle 40 ton CO2eq., ovvero circa 10 kg di carica totale impianto, nel caso dell’R404A), a meno che questi gas non siano rigenerati o riciclati, nel qual caso beneficeranno di una deroga fino al 1° gennaio 2030.
Un divieto simile viene introdotto per le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore per il 2026, con una deroga per i gas rigenerati o riciclati fino al 2032.
I divieti di cui sopra non si applicano al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C.
A partire dal 1° gennaio 2025, è vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I (HFC), con un GWP superiore a 2.500, per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione.
A partire dal 1° gennaio 2032, sarà vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I, con un GWP superiore a 750, per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad esclusione dei refrigeratori (chiller).
Manutenzione: Refrigerazione stazionaria, A/C, Pompe di Calore, Refrigerazione Mobile (autocarri e rimorchi refrigerati):
Nessun controllo periodico necessario:
Le apparecchiature ermeticamente sigillate, se così marchiate, non sono soggette a controllo periodico delle perdite se:
NOTA: dal 13/3/2027 quanto sopra si applica anche a:
Apparecchiature contenenti meno di 50 ton di CO2eq. di HFC o meno di 10 kg di HFO
Apparecchiature contenenti più di 50 ton di CO2eq. e meno di 500 ton di CO2eq.di HFC, oppure più di 10 kg di HFO e meno di 100 kg di HFO
Apparecchiature contenenti più di 500 ton di CO2eq. di HFC, oppure più di 100 kg di HFO
Il testo fissa, inoltre, il prezzo di assegnazione della quota di HFC a 3,00 euro/Ton CO2eq., regolabile in base all'inflazione. Una parte delle entrate sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi dell'attuazione del regolamento sui gas fluorurati, mentre il resto sarà destinato al bilancio generale dell'UE. Questo livello di tassazione, a titolo di mero esempio, impatterà per circa 6,00 €/kg sul gas R410A. Minore il GWP minore l’impatto della tassazione, a conferma che, anche sugli impianti “datati”, è bene accelerare la transizione da gas a elevato impatto, quale R452A, a soluzioni più attuali (es. R455A, R454C).
Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(26). Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e per garantire il rispetto del protocollo. Le entrate utilizzate per coprire tali costi non superano l'importo annuo massimo di 3 milioni di EUR. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.
Portale Gas Fluorurati per controllo quote Fgas (art. 20)
Ai fini di garantire un presidio continuo e in tempo reale sul corretto utilizzo della quota da parte dei detentori, ed evitare che la stessa quota sia utilizzata in eccesso o utilizzata più volte, la Commissione istituisce e garantisce il funzionamento di un sistema elettronico per la gestione del sistema delle quote CO2, la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e la rendicontazione. Tale portale sarà interconnesso con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane; gli Stati membri assicureranno l'interconnessione dei loro ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con lo Sportello Unico Doganale dell'Unione Europea.
Misure di monitoraggio del commercio illegale (art. 24)
Sulla base del regolare monitoraggio del commercio di gas fluorurati ad effetto serra e della valutazione dei potenziali rischi di commercio illegale legati ai movimenti di gas fluorurati ad effetto serra, prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per:
• integrare il Regolamento specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano verifiche, conformemente all'articolo 29, per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento;
• integrare il Regolamento specificando i requisiti da controllare nell'ambito della sorveglianza, a norma dell'articolo 23, dei gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione;
• modificare il Regolamento aggiungendo metodologie di tracciamento dei gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato ai fini del monitoraggio, a norma dell'articolo 22, delle importazioni e delle esportazioni di gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale.
Sanzioni - art. 31
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni.
Prima del 1° gennaio 2026, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono determinate tenendo debitamente conto di quanto segue, a seconda dei casi:
Le sanzioni comprendono:
Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, sono proporzionate al danno ambientale, ove applicabile, e privano effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni. Il livello di sanzioni amministrative pecuniarie aumenta gradualmente in caso di recidiva.
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno otto volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.